La legge italiana si è occupata da sempre del consumo delle bevande alcoliche, sia sotto il profilo delle norme relative alla produzione e distribuzione dei prodotti, sia sotto il profilo della tutela dell’ordine e della salute pubblica, sin dal varo dei nuovi codici, quello penale nel 1931 e quello civile nel 1942.
Ma è con la “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati” (n. 125 del 30 marzo 2001) che sono stati per la prima volta affrontati nel nostro Paese, con un approccio inter-istituzionale e integrato, i problemi alcol correlati. La legge, in linea con gli orientamenti dell’U.E. e dell’O.M.S., regolamenta aspetti non solo di ambito sociosanitario, quali la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale degli alcolisti, ma anche di ambito sociale e socioculturale, quali la sicurezza del traffico stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pubblicità, le modalità di vendita, la formazione universitaria degli operatori, la disponibilità dei farmaci.
La legge 125/2001 ha tra l’altro disposto l’abbassamento del tasso alcolemico legale dallo 0,8 allo 0,5 allineando l’Italia ai valori adottati nella maggior parte degli altri Paesi europei. In attuazione della stessa è stato inoltre adottato l’atto di intesa Stato/Regioni del 16 marzo 2006 che individua le tipologie di attività lavorative a rischio per gli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata, ai sensi della legge, l’assunzione e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica.
La legge promuove anche la realizzazione, da parte del Ministero, di campagne nazionali di informazione e prevenzione.
GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE IN AMBITO ALCOLOGICO
Aspetti economici
Riguardano principalmente la produzione, la commercializzazione e l’immissione al consumo delle bevande inclusi gli aspetti fiscali, le norme sui pubblici esercizi e le discipline in materia di pubblicità di alcolici.
Il ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione 18512/13, ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno. Il codice penale già prevedeva per chi somministrava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, l’arresto fino a un anno, mentre il predetto DL 158, meglio conosciuto come “decreto salute”, ha stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può però che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione per cui a loro parere, non ci sarebbe alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età, la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita. Oggi dunque è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18. Nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro; nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l’arresto fino a un anno; nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Per quanto riguarda la regolamentazione della pubblicità di bevande alcoliche il legislatore nazionale (Legge 125/2001) ha definito i principi a cui deve attenersi ogni forma di comunicazione pubblicitaria. I limiti più stringenti riguardano la pubblicità sui mezzi radio e TV di bevande alcoliche maggiori di 21°, i cosiddetti superalcolici, per le quali sono definite delle fasce orarie (fra le 16 e le 19) nelle quali non ne è consentita la pubblicità.
Per tutte le bevande alcoliche è altresì vietata la diffusione di pubblicità all’interno di programmi televisivi destinati principalmente ai minori, ovvero nei 15 minuti precedenti o antecedenti la messa in onda dei suddetti programmi. Analogo divieto esiste per quanto concerne la pubblicità nella sale cinematografiche in occasione di film indirizzati ad un pubblico minorenne. Per tutte le bevande alcoliche la legge prevede inoltre limiti di rappresentazione dei contenuti degli spot che riguardano essenzialmente:
- Il divieto di rivolgersi espressamente a minori
- Il divieto di indurre ad un uso eccessivo o abuso
- Il divieto di rappresentare in termini negativi l’astinenza dal consumo di alcol
- L’associazione del consumo di alcolici con prodezze fisiche, guida, successo sociale o sessuale
- Indurre a credere che le bevande alcoliche abbiano proprietà terapeutiche
- L’insistenza sulla alta gradazione quale aspetto positivo
Queste norme sono state riprese anche nei codici di Autoregolamentazione su Tv e minori (2002) e nel Codice di autodisciplina pubblicitaria (aggiornamento 2001).
Ordine pubblico
Riguarda in particolare la prevenzione di incidenti, soprattutto legati al mondo del lavoro e alla guida in stato di ebbrezza.
Le leggi che trattano il tema dell’Ordine Pubblico sono la Legge 214/2003 che stabilisce revisioni al Codice della Strada, successivamente modificato nel 2007 e nuovamente all’esame del Parlamento dal 2010.
La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite – e quindi in stato di ebbrezza – costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada: per visionare le ammende e le sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di guida in stato di ebrezza si rimanda ad Alcol e Guida.
Aspetti socio‐sanitari
Riguardano gli aspetti di prevenzione, cura e riabilitazione.
Art. 94 C.P.
Ubriachezza abituale: La norma stabilisce che lo stato di ubriachezza abituale è considerata un’aggravante nel caso venga commesso un reato.
Art.688 C.P.
Ubriachezza: La legge punisce con un’ammenda (da €. 51,00 a €. 309,00) chiunque sia colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico. La pena viene aumentata se l’ubriachezza è abituale.
La legge quadro del 2001 sull’alcol istituisce una logica organica sulle possibilità di intervento in materia alcol correlata. Prevede percorsi per il trattamento ed il reinserimento sociale degli alcol dipendenti ed istituisce la Consulta Nazionale sull’alcol e i problemi alcol correlati. È composta da 18 membri ed è presieduta dal ministro della solidarietà sociale. I suoi compiti comprendono la collaborazione con enti e organizzazioni internazionali che si occupano di problemi alcol-correlati, in particolare l’Oms, e la formulazione di proposte e pareri ai ministri competenti, alle Regioni e alle Province autonome.
In Europa
In Europa la prima strategia sull’alcol (sull’impatto sociale, sanitario ed economico dell’alcol in Europa) richiesta dal Consiglio U.E. e approvata nel settembre 2007, dal Parlamento europeo, individua quattro aree prioritarie:
• proteggere giovani e bambini
• ridurre gli infortuni e le morti causati dagli incidenti stradali alcolcorrelati
• prevenire il danno negli adulti e ridurre l’impatto negativo sull’economia
• incrementare la consapevolezza dell’impatto sulla salute del consumo dannoso di alcol
Il quadro di riferimento internazionale ed europeo prevede l’istituzione di una Raccomandazione del Consiglio dell’U.E in merito al “Consumo di bevande alcoliche da parte di bambini e adolescenti”, approvata il 5.6.2001 oltre che una Dichiarazione su “Giovani e alcol” approvata a Stoccolma nell’ambito della Conferenza congiunta O.M.S – Presidenza U.E. nel febbraio 2001.
L’alcol viene considerato il più importante fattore causale di incidente stradale mortale nelle strade europee, oltre che causa diretta di incidenti domestici e sul lavoro. La Commissione U.E. studia la possibilità di sostenere una strategia comunitaria globale quale completamento delle politiche nazionali per ridurre il danno alcolcorrelato. Con tale raccomandazione gli Stati membri sono invitati ad esprimere un forte impegno nelle misure da adottare in relazione al problema dei giovani e l’alcol, con particolare riferimento anche al controllo della promozione, commercializzazione e vendita delle bevande alcoliche, da attuarsi tramite la cooperazione con i settori economici interessati. Viene sollecitata, tra l’altro, l’adozione negli Stati membri di interventi adeguati per diminuire l’uso dannoso di alcol nella popolazione e in particolare tra gli adolescenti e i giovani.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
- Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali:Relazione “Conferenza nazionale sull’alcol: Più salute meno rischi”, Costruire alleanze per il benessere e la sicurezza, 2007.
- Istituto Superiore di Sanità: normativa su alcol e guida. Raccolta e aggiornamento della normativa italiana in materia di alcol e codice della strada.
- http://www.drugsonstreet.it/normativa/alcolici.html
- Ministero della Salute: Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n° 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” (dicembre 2011)